Statuto
		 
        1.
        COSTITUZIONE E FINALITÀ
        1.1.
        L’Associazione Modellismo Navigante è costituita da modellisti
        praticanti e simpatizzanti.
		1.2.
        L’associazione è apolitica e aconfessionale e non persegue finalità
        di lucro.
        1.3. Finalità
        dell’associazione è di praticare e favorire il modellismo navigante a
        vela, a vapore ed elettrico dislocante.
        1.4.
        L’associazione può, con decisione dell’assemblea, aderire ad altre
        associazioni o enti rimanendo, in ogni caso, autonoma e lasciando ai
        soci la libertà di aderirvi anche a titolo personale.
        
         
        
        2.
        PATRIMONIO SOCIALE
        2.1. Il patrimonio
        dell’associazione è costituito:
        Dai beni mobili
        acquistati;
        dalle quote
        individuali d'associazione;
        da qualsiasi altra
        somma o bene mobile proveniente a titolo di donazione.
        2.2. I beni mobili
        sono elencati in un documento specifico a disposizione di tutti gli
        associati.
        2.3. In caso di
        scioglimento dell’associazione, su decisione dell’assemblea, il
        patrimonio sociale sarà devoluto ad un ente di beneficenza stabilito
        dalla stessa assemblea.
        
         
        
        3.
        ADERENTI
        3.1. Sono Soci
        dell’associazione tutti i modellisti praticanti o simpatizzanti in
        regola con il versamento della quota individuale d'associazione, che
        deve essere versata entro la fine di gennaio di ogni anno. I soci che,
        dopo tale data, sono morosi saranno considerati dimissionari, ma
        potranno essere riammessi versando una quota d'associazione maggiorata
        della metà del suo importo.
        3.2. La quota
        individuale d'associazione è fissata di anno in anno dall’assemblea
        generale dietro proposta del consiglio direttivo.
        3.3. I soci
        praticanti sono tenuti a versare, unitamente alla quota di associazione,
        anche la quota per l’utilizzo della base nautica.
        3.4.
        L’iscrizione all’associazione implica, da parte degli aderenti,
        l’accettazione integrale e incondizionata del presente Statuto ed il
        rispetto delle norme stabilite dall’Assemblea e dal Consiglio
        Direttivo.
        3.5. Le norme
        indicate nell’articolo 3.4., raccolte in unico documento denominato Regolamento,
        sono esposte presso la base nautica.
        3.6. Il mancato
        rispetto dell’articolo 3.4. può determinare l’espulsione dalla
        associazione con delibera del Consiglio Direttivo.
        3.7.
        L’espulsione di un socio per comportamento scorretto o per
        danneggiamento morale o materiale dell'associazione deve essere decisa
        dall’assemblea.
        
         
        
        4.
        REQUISITI DI AMMISSIBILITA’
        4.1. Maggiore età.
        
         
        
        5.
        ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
        5.1. Sono Organi
        dell’associazione:
        L’Assemblea
        Generale dei Soci;
        Il Consiglio
        Direttivo;
        Il Presidente
        dell’associazione.
        
         
        
        6.
        ASSEMBLEA
        6.1. L’Assemblea
        Generale, alla quale possono partecipare di diritto tutti i soci, può
        essere ordinaria o straordinaria.
        6.2. L’avviso di
        convocazione dell’assemblea deve essere dato per iscritto almeno
        quindici giorni prima della data fissata e deve specificare: data, ora,
        luogo e l’ordine del giorno in discussione.
        6.3. L’assemblea
        è regolarmente costituita se sono presenti più della metà dei soci.
        6.4. L’assemblea
        nomina un presidente che dirige i lavori ed un segretario per la stesura
        del verbale.
        6.5. Il verbale
        sottoscritto dal presidente e dal segretario è inviato in copia a tutti
        i soci.
        6.6. L’Assemblea
        Ordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo:
        All’inizio
        dell’anno sociale per discutere e approvare il programma e il bilancio
        preventivo;
        alla fine
        dell’anno sociale per l’approvazione del bilancio consuntivo e
        l’elezione dei membri del consiglio direttivo.
        6.7. L’Assemblea
        Straordinaria è convocata:
        Quando il
        consiglio direttivo lo reputi necessario;
        quando soci, in
        numero maggiore del numero dei componenti il consiglio direttivo, ne
        facciano richiesta motivata.
        6.8. Nelle
        assemblee ogni socio ha diritto ad un voto. Non sono ammessi voti per
        delega.
        6.9. Le delibere
        sono approvate a maggioranza di voti e sono vincolanti per tutti i soci.
        
         
        
        7.
        CONSIGLIO DIRETTIVO
        7.1. Il Consiglio
        Direttivo è formato da tre o cinque membri eletti che a maggioranza
        eleggono il Presidente. Il numero di consiglieri è deciso dalla
        assemblea prima di procedere alla votazione.
        7.2. Il Consiglio
        Direttivo è investito di poteri amministrativi e deliberativi opportuni
        per il conseguimento delle finalità associative.
        7.3. Il Consiglio
        Direttivo si riunisce generalmente una volta al mese e quando lo ritiene
        opportuno.
        7.4. Le riunioni
        del Consiglio sono valide se sono presenti almeno tre consiglieri.
        7.5. Le delibere
        sono prese a maggioranza dei consiglieri e verbalizzate sinteticamente
        nel medesimo registro dei verbali dell’assemblea. Il Presidente, in
        calce al verbale, appone la propria firma di convalida.
        7.6. Il Consiglio
        Direttivo, che dura in carica un anno, dovrà essere rieletto entro
        trenta giorni dall’assemblea straordinaria se, durante il mandato,
        rimarranno notoriamente in carica solo due membri.
        
         
        
        8.
        PRESIDENTE
        8.1 Il Presidente
        rappresenta l’associazione di fronte a terzi e ha potere di firma
        sociale. Attua le delibere del Consiglio e nelle riunioni lo presiede.
        Presenta
        all’assemblea i bilanci e il programma.
        8.2. Il
        Presidente, in caso d'assenza, è sostituito a pieno titolo dal
        consigliere più anziano.
        
         
        
        Il presente
        Statuto potrà essere modificato solo dall’Assemblea Generale dei Soci
        con maggioranza di due terzi degli iscritti, ad eccezione degli articoli
        concernenti Costituzione e finalità per i quali è necessaria
        l’unanimità degli iscritti.
        
         
        
        Milano,
        30 Settembre 1997
        
		
		
		